«Non sono in crisi, non mi riguardano»: l’equivoco sugli adeguati assetti che può costarti caro
A giugno, durante un incontro, un imprenditore con un fatturato più che solido mi ha detto una cosa con la massima tranquillità. La sua commercialista lo aveva rassicurato: gli adeguati assetti non lo riguardavano, erano roba per le imprese in crisi. Lui stava bene, quindi poteva stare sereno.
Sono rimasto un attimo in silenzio, perché quella frase dice l’esatto contrario di ciò che prevede la legge. E non è un caso isolato: è uno degli equivoci più diffusi che incontro, e uno dei più pericolosi, proprio perché tranquillizza chi dovrebbe invece attivarsi.
In breve: gli adeguati assetti non sono uno strumento per le imprese già in crisi. L’articolo 2086 del Codice civile li impone a tutte le società di capitali come strumento di prevenzione, per accorgersi della crisi prima che arrivi. Considerarli riservati a chi è già in difficoltà è l’errore che ne annulla lo scopo.
Da dove nasce l’equivoco
La confusione ha una radice quasi comprensibile. La normativa di riferimento è il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), e nel nome c’è la parola “crisi”. Da lì il passo è breve: se si chiama così, riguarderà le imprese in crisi.
Ma è proprio il contrario. Lo scopo della norma è la rilevazione tempestiva della crisi, cioè accorgersene per tempo, quando ancora non c’è. Un sistema di allerta antincendio non serve quando la casa sta già bruciando: serve prima, per evitare che bruci. Gli adeguati assetti sono esattamente questo, applicato ai conti di un’impresa.
Cosa dice davvero l’articolo 2086
L’articolo 2086 del Codice civile chiede all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Due parole pesano più delle altre: “tempestiva” e “adeguato”. Tempestiva vuol dire prima, non dopo. Adeguato vuol dire proporzionato alla tua impresa, quindi valido anche per una società sana e in crescita. L’obbligo non scatta quando arrivi in difficoltà: esiste sempre, e serve a fare in modo che in difficoltà tu non ci arrivi. Vale per tutte le società di capitali, comprese le più piccole (ne ho scritto qui: adeguati assetti anche per la micro srl).
È l’impresa che va bene ad averne più bisogno
Qui c’è il paradosso che l’imprenditore di giugno non aveva colto. La prevenzione funziona solo finché c’è tempo. Chi ha un buon fatturato, margini e prospettive è nella condizione migliore per costruire un presidio con calma, quando le scelte si fanno lucidamente e non sotto pressione.
Aspettare di essere in crisi per dotarsi di assetti adeguati è come decidere di imparare a nuotare mentre si sta annegando. Il momento giusto è adesso, proprio perché va tutto bene.
Il vero costo di un’informazione sbagliata
C’è un dettaglio che rende questo equivoco più serio di un semplice malinteso: a pagarne le conseguenze non è chi dà l’informazione sbagliata, ma l’imprenditore che ci si affida.
L’amministratore che non si dota di assetti adeguati risponde in prima persona verso soci, creditori e banche, e ottiene credito a condizioni peggiori. Se un giorno le cose si complicano, la rassicurazione ricevuta anni prima non lo protegge. Il rischio è suo, sul suo patrimonio. Ed è per questo che non può essere un tema su cui delegare la tranquillità a scatola chiusa.
Informarsi non è sfiducia. È governare
Non lo scrivo per invitarti a diffidare del tuo consulente. Lo scrivo perché la materia è recente, si sta ancora sedimentando, e su un obbligo che ti espone in prima persona hai tutto il diritto e l’interesse di capirci qualcosa.
Un segnale utile è semplice. Il tuo consulente ti parla solo di scadenze e dichiarazioni, oppure anche di come è organizzata la tua impresa, di come tenere sotto controllo gli equilibri, di cosa succederebbe se un cliente importante smettesse di pagare? Il primo si occupa di adempimenti. Il secondo si occupa di governo dell’impresa. Sono due mestieri diversi, e per un imprenditore che vuole dormire tranquillo davvero, non per finta, la differenza conta.
Informarsi e scegliere con consapevolezza non è mancanza di fiducia. È la prima forma di governo della propria impresa.
Per approfondire
Ho aperto un sito per raccontare questo modo di intendere la professione: la prevenzione prima della crisi, la tutela del patrimonio, gli adeguati assetti spiegati a chi deve deciderli. Trovi la guida completa agli adeguati assetti e, se vuoi capire come stai messo davvero, un primo colloquio: senza impegni, per verificarlo insieme prima e non dopo.
Piero Pozzana è dottore commercialista e revisore legale, Cavaliere della Repubblica. Si occupa di governo d’impresa, adeguati assetti e tutela del patrimonio per PMI e amministratori nei Castelli Romani e a Roma. Scrive con continuità su riviste tecniche nazionali, tra cui IPSOA. Chi sono.
Domande frequenti
Gli adeguati assetti servono solo alle imprese in crisi? No. L’art. 2086 c.c. li impone a tutte le società di capitali come strumento preventivo, per rilevare per tempo i segnali di crisi. Riguardano anche le imprese sane e in crescita.
Se la mia azienda va bene, devo occuparmene lo stesso? Sì, ed è anzi il momento migliore. La prevenzione funziona finché c’è tempo. Un’impresa solida può costruire il proprio assetto con lucidità, senza la pressione dell’emergenza.
Di chi è la responsabilità se gli assetti mancano? Dell’amministratore, che risponde in prima persona verso soci, creditori e banche. La responsabilità e il rischio restano suoi, a prescindere da quale consulente lo abbia seguito.
Articoli popolari
